Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Roma, Sez. IV, 26 maggio 2011, n. 228
La cessione dei diritti di sfruttamento del software "sorgente" è una questione che concerne il diritto di utilizzazione delle opere dell'ingegno, con conseguente applicazione dell'art. 103 co. 1 del Tuir - D.P.R. n. 917/1986. Pertanto, la deducibilità è prevista nella misura massima del 50% del costo. È stata pertanto rigettata la tesi erariale, secondo cui si sarebbe dovuto applicare l'art. 103, co. 2, del Tuir, con conseguente deducibilità parametrata alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. I giudici precisano che il "file sorgente" è paragonabile al progetto per la costruzione di un immobile, per cui si rientra nell'alveo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, e non nei diritti di concessione. Nella specie, la società "accertata" aveva acquistato il diritto di utilizzare alcuni "file sorgente" per dieci anni; il proposito era quello di convertirli in un linguaggio adatto a nuovi sistemi operativi. Fonte: Il Fisco, 2011, 24, 3845